1. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
2. All'atto della costituzione del partito politico, i soci fondatori ne depositano il nome, il simbolo, lo statuto e il progetto.